ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO
Dopo il decesso si devono curare una serie di formalità e di adempimenti non direttamente inerenti le esequie.
CONSULTA GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI AL DECESSO
La successione ereditaria
La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti, gli eredi. Prima di compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere informazioni al fine di non vedersi precludere
la possibilità di rinunciare all’eredità.
L’eredità può essere:
- Accettata in modo puro e semplice
- Accettata con beneficio di inventario (devono accettare con beneficio di inventario gli eredi minori, gli interdetti e gli inabilitati;
tale procedura può essere attivata anche da tutti gli altri eredi a prescindere dallo stato di incapacità, allo scopo di tenere
distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’inventario è l’elenco di debiti e crediti del deceduto e deve essere
redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o da un notaio. La redazione dell’inventario deve essere
conclusa entro 3 mesi dalla data del decesso); - Rinunciata (il verbale di rinuncia all’eredità deve essere redatto dal cancelliere del Tribunale competente per residenza o per
atto di notaio e deve essere effettuata entro 3 mesi dalla data del decesso. La quota rinunciata spetta agli altri eredi. Il coniuge
che rinuncia all’eredità mantiene comunque il diritto alla pensione di reversibilità e il diritto di abitazione sulla casa coniugale.
La rinuncia è preclusa se prima dell’adempimento si sono compiuti atti relativi ai beni del deceduto).
In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto spettano agli eredi
legittimi. La legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento. Alcune persone hanno diritto per legge
a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto (“riserva”). Essi sono i cosiddetti “legittimi” e sono: il coniuge, anche
separato di fatto o consensualmente o giudizialmente ma senza colpa, i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali e, in assenza di
figli o di nipoti, gli ascendenti (i genitori). Se non c’è testamento, la legge indica quali sono i parenti cui spetta l’eredità (successione
legittima). In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado. In assenza di successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.
Il lavoro e l’impiego
Occorre verificare il diritto alla liquidazione della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non godute; il diritto alla
liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso e dei trattamenti di fine rapporto o di fine servizio. In caso di decesso di un
lavoratore dipendente gli eredi vantano, nei confronti del datore di lavoro, tutti i diritti maturati dal dipendente (liquidazione, indennità
di preavviso, … ). Il diritto degli eredi a richiedere tali somme si prescrive in 5 anni dalla data di morte
Del decesso devono essere informati:
- Il datore di lavoro e l’ufficio del lavoro;
- Gli istituti di credito;
- Gli istituti assicurativi. Se esistevano polizze sulla vita o di altro tipo occorre provvedere quanto prima a comunicare
l’accaduto rispettando i tempi e modi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza
In mancanza di un testamento (in presenza del quale si apre la successione testamentaria) i beni del defunto spettano agli eredi
legittimi. La legge, a tutela dei familiari, pone limiti alla libertà di disporre per testamento. Alcune persone hanno diritto per legge
a ricevere una determinata quota del patrimonio del defunto (“riserva”). Essi sono i cosiddetti “legittimi” e sono: il coniuge, anche
separato di fatto o consensualmente o giudizialmente ma senza colpa, i figli legittimi, anche adottivi, i figli naturali e, in assenza di
figli o di nipoti, gli ascendenti (i genitori). Se non c’è testamento, la legge indica quali sono i parenti cui spetta l’eredità (successione
legittima). In Italia è riconosciuta la parentela fino al 6° grado. In assenza di successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.
Le assicurazioni
Le assicurazioni stipulate dal defunto possono essere di diversa natura.
Dopo accurata ricerca si dovrà procedere ad informare la compagnia di assicurazione in merito al decesso della persona interessata.
Gli eredi hanno anche l’obbligo di effettuare il cambio di intestazione dell’assicurazione RC auto. Pur non esistendo termini perentori
è comunque consigliabile rivolgersi tempestivamente alla compagnia assicuratrice per le opportune verifiche.
In merito alle assicurazioni sulla vita occorre presentare immediata denuncia alla società assicuratrice e attendere le disposizioni
conseguenti. Sarà bene ricordare che i premi di queste assicurazioni non sono tassabili e che, quindi, non devono essere riportati
nelle dichiarazioni di successione.
Le compagnie di assicurazione sono tenute a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza di incidente stradale.
La procedura deve essere attivata nel più breve tempo possibile per non pregiudicare una tempestiva istruttoria della pratica; in ogni
caso il codice civile prevede che il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive
in due anni. In questo caso è bene farsi seguire da un legale di fiducia
Le utenze
Non sono previsti termini temporali perentori per il subentro nell’intestazione di bollette, tasse e contratti legati agli immobili, ma si
consiglia di provvedervi in tempi brevi.
- Disdetta del contratto: telefonare al numero verde indicato nelle bollette e trasmettere le informazioni richieste. Per le utenze
locali presentarsi agli uffici di zona con l’ultima bolletta e lettura del contatore; - Subentro al contratto: prima di procedere, come per la disdetta, a contattare li gestore, munirsi del codice fiscale
dell’interessato al subentro
Gli istituti previdenziali ed assistenziali
Gli istituti di credito
Sì consiglia di contattare tempestivamente l’istituto di credito al quale dovranno essere riconsegnati gli assegni non utilizzati dal
deceduto, i bancomat, le carte di credito. Le posizioni bancarie e postali intestate al defunto possono essere volturate a nome degli
eredi. La firma per la chiusura di un conto corrente costituisce “accettazione tacita di eredità”, quindi preclude la possibilità di optare
per la rinuncia.
Se il defunto era titolare di un conto corrente occorre comunicare il decesso alla banca che provvede immediatamente al blocco.
Occorre poi presentare la documentazione richiesta (tra cui il certificato di morte e la copia autenticata del testamento, se c’è) per
ottenere lo sblocco e per procedere alla divisione del saldo tra gli eredi. Lo stesso accade per i conti titoli collegati al conto corrente
principale.
Per i libretti di risparmio al portatore, il possessore ne può riscuotere sempre il saldo. I conti personali del defunto sono immediatamente
ed automaticamente bloccati.
Le procure sottoscritte cessano la propria efficacia al momento del decesso, ad eccezione delle procure esplicitamente finalizzate
al post-mortem.
Per il C/C intestato al defunto, il saldo può essere riscosso solo per successione. Per il C/C con firma congiunta, se un intestatario
muore il saldo si ritira solo per successione. Per il C/C con firma disgiunta di due o più persone, se un intestatario muore, il saldo si
ritira solo per successione; è possibile per gli altri intestatari, prima dell’evento luttuoso, fare un prelievo.
Oltre al certificato di morte l’Istituto di credito fornirà tutti i dettagli in relazione alla documentazione necessaria per le diverse
operazioni.
Gli Istituti possono chiedere:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli eredi;
- atto notorio attestante gli eredi che può essere predisposto da un notaio oppure presso la cancelleria del tribunale.
Per il mutuo, gli eredi di un soggetto intestatario o contestatario hanno l’obbligo di effettuare l’accollo presso l’istituto che ha
concesso il mutuo. L’accollo consente agli eredi, se in possesso dei requisiti soggettivi, di fruire in sede dì dichiarazione dei redditi
della detrazione d’imposta.
Non esiste un termine perentorio, tuttavia per non perdere la detraibilità è bene effettuare l’accollo tempestivamente. Se all’atto della
stipula del mutuo il mutuatario poi defunto avesse sottoscritto un’assicurazione “premorienza mutuatari o temporanea caso morte”,
in caso di decesso salvo particolari eccezioni la quota residua di sua competenza si estingue
Denuncia di successione
La denuncia di successione è obbligatoria qualora la persona defunta lasci in eredità beni immobili (terreni e fabbricati) e deve essere presentata entro 1 anno dalla data del decesso dagli eredi, i quali devono pagare le imposte ipotecarie e catastali. La dichiarazione presentata da uno degli eredi ha effetto per tutti e non richiede l’intervento del notaio, anche se in genere ci si affida ad un professionista o ad uno studio specializzato.
Documentazione richiesta:
- certificato di morte;
- stato di famiglia del defunto alla data del decesso;
- stati di famiglia degli eredi;
- atti di provenienza degli immobili (rogiti di compravendita, divisione, permuta, donazione, dichiarazioni di successione, sentenze di usucapione, … );
- codice fiscale del defunto e degli eredi;
- eventuale testamento;
- ultima dichiarazione dei redditi del defunto (se presentata).
L’Impresa Funebre di fiducia saprà dare indicazioni precise sulla materia. Il professionista potrà illustrare, sulla base delle disposizioni di legge, ogni dettaglio ed ogni opportunità in relazione ai beni oggetto della successione.
Contratti di locazione
Edifici di proprietà privata. In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso; il decesso del proprietario non produce conseguenze.
Edifici di proprietà pubblica. In caso di morte del conduttore di norma al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.
Denuncia di successione
La denuncia di successione è obbligatoria qualora la persona defunta lasci in eredità beni immobili (terreni e fabbricati) e deve essere presentata entro 1 anno dalla data del decesso dagli eredi, i quali devono pagare le imposte ipotecarie e catastali. La dichiarazione presentata da uno degli eredi ha effetto per tutti e non richiede l’intervento del notaio, anche se in genere ci si affida ad un professionista o ad uno studio specializzato.
Documentazione richiesta:
- certificato di morte;
- stato di famiglia del defunto alla data del decesso;
- stati di famiglia degli eredi;
- atti di provenienza degli immobili (rogiti di compravendita, divisione, permuta, donazione, dichiarazioni di successione, sentenze di usucapione, … );
- codice fiscale del defunto e degli eredi;
- eventuale testamento;
- ultima dichiarazione dei redditi del defunto (se presentata).
L’Impresa Funebre di fiducia saprà dare indicazioni precise sulla materia. Il professionista potrà illustrare, sulla base delle disposizioni di legge, ogni dettaglio ed ogni opportunità in relazione ai beni oggetto della successione.
Contratti di locazione
Edifici di proprietà privata. In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso; il decesso del proprietario non produce conseguenze.
Edifici di proprietà pubblica. In caso di morte del conduttore di norma al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.
Partecipazione societarie o cooperative
Consorzio di bonifica
Edifici di proprietà privata. In caso di morte del conduttore, al contratto succedono di norma gli eredi conviventi alla data del decesso; il decesso del proprietario non produce conseguenze.
Edifici di proprietà pubblica. In caso di morte del conduttore di norma al contratto succedono gli eredi conviventi alla data del decesso che siano in possesso dei requisiti indicati nella normativa regionale applicabile.
Passaggio di proprietà veicoli iscritti al pra
Il veicolo lasciato dal defunto non deve essere inserito nella dichiarazione di successione, ma bisogna modificarne l’intestazione al Pubblico Registro Automobilistico trascrivendo negli archivi l’accettazione di eredità e aggiornando la carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile.
Occorre presentarsi allo Sportello Telematica dell’Autista, presso gli uffici dell’ACI, con una serie di documenti riguardanti il veicolo, gli eredi, il defunto e l’eventuale testamento. In caso di più eredi, se si vuole intestare il veicolo a uno solo di essi i passaggi sono due: iscrivere il mezzo a nome di tutti gli eredi e poi trascriverlo a favore del solo a cui verrà intestato.
Non esiste un termine perentorio dal momento del decesso; è tuttavia consigliabile, soprattutto se il veicolo è in circolazione,
effettuarlo in tempi brevi.
Formalità varie
Destinazione dei documenti del defunto:
Patente: andare alla motorizzazione civile.
Passaporto e porto d’armi: andare in questura.
Carta di identità: andare in Comune.
Tessera sanitaria: può essere conservata come ricordo.
Possesso di armi
Qualora non si decida di venderle o di consegnarle ai competenti organi della Difesa, dare immediata comunicazione alla questura e chiedere apposita autorizzazione a conservarle.
Ottenuto il nullaosta si provvederà a fare la denuncia di detenzione di armi in carta bollata.
Spese mediche
Le spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto l’onere anche se il documento di spesa è intestato al deceduto.
Spese funebri
Le spese sostenute per iI funerale della persona defunta sono, in una certa misura, detraibili. Le spese funebri comprendono:
- onoranze e trasporto funebri, oneri cimiteriali per concessione, sepoltura, incisioni. Ha diritto alla detrazione colui che ha sostenuto i costi, purché il pagamento sia avvenuto nell’anno di dichiarazione.
II limite di spesa da rispettare per le spese funebri è attualmente pari a 1.550 euro. Ecco come si calcola la detrazione spese funebri:
- la percentuale di detrazione da applicare alle spese è del 19%; il limite di spesa massima su cui calcolare il 19%, è pari a 1550 euro.
- il 19% di 1550 è = a 294,5 euro, ed è questa la quota massima di spesa che i contribuenti possono portare a detrazione nella dichiarazione dei redditi.
In altre parole, le spese funebri sono detraibili al 19% per un massimo di spesa pari a 1.550 euro, per cui si possono detrarre fino a 294,5 euro.
Nel caso in cui, la spesa sia stata sostenuta da più contribuenti, la detrazione totale di 294,5 euro, va suddivisa per quanti hanno contribuito alla spesa per il funerale, o dei funerali qualora vi sia stato più di un decesso nell’arco dello stesso anno.
È obbligatorio conservare la documentazione delle spese sostenute dalle quali deve risultare il nome della persona defunta e del soggetto che ha sostenuto la spesa.
Se la spesa è sostenuta da più contribuenti ma il documento è rilasciato ad uno solo, nel documento originale sarà annotata una dichiarazione di ripartizione sottoscritta dall’intestatario del documento stesso; copia del documento con la ripartizione sarà
conservato da ognuno dei partecipanti alle spese in oggetto.
Invia un messaggio di cordoglio
Tramite il nostro sito web potrete consultare i lutti esposti e inviarci un messaggio di cordoglio che faremo pervenire alla famiglia del defunto. Un piccolo gesto per stare ancora più vicino ai famigliari del caro estinto nel momento del dolore.